Bonus sanificazione, la percentuale definitiva è pari al 15% della somma richiesta

L’Agenzia delle Entrate indica la percentuale spettante per il credito d’imposta. Da oggi è possibile richiedere la cessione a terzi.

La misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (il cosiddetto bonus sanificazione) è pari al 15,6423% della somma richiesta, fino ad un massimo di 60 mila euro. Quindi per 1.000 euro di spesa sarà riconosciuto un credito di imposta di 156,423 euro.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020. L’ammontare è stato definito, spiegano dalle Entrate, in base al rapporto tra il tetto di spesa stabilito dal Governo (200 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 (giorno di scadenza delle domande) pari a 1.278.578.142 euro.

Ciascun beneficiario del bonus sanificazione può visualizzare l’importo del credito d’imposta che gli è stato riconosciuto attraverso il proprio cassetto fiscale, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus sanificazione e cessione del credito

A partire dal 14 settembre i beneficiari possono anche optare per la cessione totale o parziale del credito d’imposta a terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, invece di “scalarlo dalla dichiarazione dei redditi”. Tempo massimo per esercitare tale opzione (tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata di Entratel o Fisconline): 31 dicembre 2021.

Bonus sanificazione, a chi spetta e a quanto ammonta

Il bonus spetta ad esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti (ascolta qui il podcast).
È pari al 60% delle spese 2020 (con un importo massimo del credito di 60.000 euro per ciascun beneficiario).
Con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le spese ammissibili: il bonus copre gli investimenti in sanificazione ambienti (strumenti e prestazioni) e in DPI o altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti o clienti.
Vi rientrano anche le spese ordinarie, non legate all’emergenza Covid, che hanno comunque obiettivi di sanificazione (es.: presso studi medici e odontoiatrici).
Non vi rientrano le spese di ordinaria pulizia dei condizionatori ma sono ammissibili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del riciclo, ad esempio con la sostituzione dei filtri con altri di classe superiore.

Fonte: Quifinanza.it