Gli strumenti a disposizione dei piccoli esercenti. Contributi fino al 60% per attuare misure anti-Covid.
Ristoranti, bar, gelaterie e stabilimenti termali sono tra le imprese che più soffrono per l’emergenza coronavirus. Grazie ai vari provvedimenti che si sono succeduti nel tempo, fi no alla recente conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono vari gli strumenti che, rivolti alla generalità delle imprese, possono essere sfruttati anche dai piccoli esercenti come i ristoratori; tuttavia, sono stati creati anche strumenti ad hoc. Gli incentivi per la sopravvivenza permettono di ottenere contributi fi no al 60% per l’attuazione di misure volte ad abbatterei rischi da Covid-19 e prevedono incentivi a fondo perduto per le imprese della ristorazione finalizzati all’acquisto di prodotti di qualità provenienti da filiere agricole e alimentari. Contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiera. Il fondo per la ristorazione è la neo-nata misura studiata specificatamente per i ristoratori. La misura prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp. Introdotta dall’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la misura non è ancora operativa, ma è ormai in dirittura di arrivo il decreto che stabilisce i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro. Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto, nei mesi da marzo 2020 a giugno 2020, un calo di fatturato maggiore del 25% rispetto allo stesso periodo 2019. Non è richiesto alcun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Potranno richiedere i contributi le imprese in attività, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con codice ATECO prevalente 56.10.11 «Ristorazione con somministrazione», 56.29.10 «Mense» e 56.29.20 «Catering continuativo su base contrattuale», per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio. In fase di conversione, sono stati aggiunti anche i codici 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi), e limitatamente alla somministrazione di cibo, il codice 55.10 (alberghi). Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di mille euro fi no a un massimo di 10 mila euro, al netto dell’Iva. Sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fi scali certificanti gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza o meno dei requisiti definiti. L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai mille euro né superiore a 10 mila euro, esclusa l’Iva. Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti da vendita diretta e prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Il beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale. Il saldo del contributo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis». Poste italiane Spa è la società quale «concessionario» della misura, con la responsabilità di acquisire le domande, effettuare la valutazione e il controllo delle richieste. Non ci sarà un click-day, le risorse saranno ripartite proporzionalmente tra tutti coloro che presenteranno domanda. Credito d’imposta per adeguare gli ambienti. L’adeguamento degli ambienti all’emergenza Covid-19 è finanziata grazie alla misura istituita dall’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tuttora operativa. Lo strumento prevede agevolazioni agli operatori con attività aperte al pubblico con il fi ne di sostenere gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Possono richiedere il credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa (micro, piccole, medie e grandi imprese), arti e professioni, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Devono svolgere attività in luoghi aperti al pubblico, ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo. Le spese ammissibili sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. I primi sono individuati come quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Co V-2; in particolare rientrano gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Gli investimenti agevolabili sono invece quelli connessi ad attività innovative. Sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termo-scanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di «innovazione» o «sviluppo», la norma fa riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata. Il credito d’imposta spetta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 fi no ad un massimo di 48 mila euro per ciascun beneficiario, quindi la spesa massima ammissibile ammonta a 80 mila euro. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione di ammissione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Sono disponibili fondi per 2 miliardi di euro, la comunicazione potrà essere inviata fi no al 30 novembre 2021.
Fonte: Italia Oggi Sette